I contributi di bonifica e di miglioramento fondiario sono oneri deducibili ai sensi dell'art. 10, comma I lett. A) D.P.R. 917/1986, ed è deducibile l'importo complessivo del contributo, pagato nel corso dell'anno precedente alla dichiarazione.
A partire dal 2013 però, a seguito dell’entrata in vigore dell’IMU, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E dell’11/03/2013, si possono portare in deduzione dal reddito complessivo imponibile IRPEF, solo o contributi riferiti a terreni affittati e a fabbricati dati in locazione soggetti ad IMU e, comunque, ad immobili esenti dall’IMU per i quali sono dovuti l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali.
Come evidenziato negli estratti di seguito proposti, si ricorda che per chi utilizza il Modello 730 il totale deve essere indicato nel rigo E26 con il codice 5, mentre per chi usufruisce del Modello Unico, nel rigo RP26 sempre con il codice 5.
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